RIVISONDOLI – Non è configurabile la legittimazione dei cittadini residenti, aventi diritto di voto, ad impugnare la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, legittimazione che sussiste solo in capo ai consiglieri comunali che facciano valere una lesione delle prerogative del proprio ufficio”. Con queste motivazione il Tar Abruzzo ha rigettato il ricorso di un gruppo di residenti di Rivisondoli che avevano impugnato la delibera del consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione. Secondo i ricorrenti “la deliberazione impugnata sarebbe affetta da nullità, siccome
approvata sulla scorta di un parere reso in data 5 giugno 2023 dal revisore contabile già cessato dall’incarico e sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 giugno 2023″. Per il Tar “il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere”. I cittadini che avevano promosso l’azione legale sono stati condannati al pagamento di 3 mila euro di spese di lite