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In riferimento alla vicenda legata alla costruzione del “Nuovo Municipio” e ai rapporti tra Comune di Avezzano e la Società IRIM Srl che ha eseguito i lavori, il Commissario Straordinario Mauro Passerotti ha diffuso un Comunicato stampa con il quale, in riferimento ad alcuni articoli pubblicati sui quotidiani on line e cartacei, precisa i termini della questione. Per questi motivi la nostra redazione non entra nel merito decidendo di pubblicare integralmente il testo del Comunicato N. 24 del 6 dicembre 2019.

“Con riferimento ad articoli di stampa pubblicati in data 5 e 6 dicembre da alcuni quotidiani on line e dal giornale “il Centro” relativi al lodo emesso in ordine al procedimento arbitrale promosso dalle Imprese Riunite Marsicane I.R.I.M s.r.l. contro il Comune di Avezzano si ritiene necessario formulare alcune precisazioni. mauro-passerotti-con-fascia2Com’è noto sulla vicenda – concernente la realizzazione di opere di urbanizzazione, di un parcheggio interrato e di un edificio  destinato ad ospitare la nuova sede del municipio nell’ambito del programma “Contratto di Quartiere II” – si è instaurato un procedimento penale già conseguito, in primo grado, in una sentenza di condanna del Legale rappresentante della società proponente, del Progettista e Direttore Dei Lavori e del R.U.P. interno, il cui giudizio di appello dovrebbe essere di imminente definizione. Parallelamente al giudizio penale si sono inserite, altresì, due ulteriori distinte procedure giudiziarie e, segnatamente, una dinanzi al Collegio Arbitrale adito dalla IRIM avente ad oggetto istanze di natura risarcitoria, ed altra dinanzi agli organi di giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) originata dal provvedimento di annullamento in autotutela degli atti negoziali, disposto a suo tempo dal Consiglio comunale in carica. Inoltre, la Corte dei Conti ha aperto un procedimento istruttorio per l’eventuale determinazione di possibili responsabilità erariali interne ed esterne all’Amministrazione dell’epoca, preordinato all’eventuale recupero delle somme derivanti da una cattiva gestione delle risorse finanziarie all’uopo impiegate. Tale giudizio è in atto sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale sopra menzionato. Non può tralasciarsi, altresì, di evidenziare che in considerazione della rilevanza dei costi economici sostenuti dall’ente, l’Amministrazione comunale pro tempore ha avviato anche la procedura di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 122 del DPR n 554/1999, contestata dalla controparte sulla asserita inapplicabilità alla fattispecie della normativa sui lavori pubblici. cattura_2Attualmente, proprio in considerazione  della complessità della problematica e dei vari interessi pubblici coinvolti, è in corso un approfondito esame delle condizioni di procedibilità o meno alla proposizione di impugnazione del lodo arbitrale di cui in premessa, alla luce delle vigenti disposizioni di legge, non disgiunto da un attenta valutazione degli elementi di merito circa l’opportunità di proporre gravame, in considerazione della preminenza dell’interesse pubblico sotteso alle ragioni di  tutela dell’ente. Per quanto sopra sottolineato in ordine alla controversia che coinvolge quasi tutte le Autorità giudiziarie, e particolarmente in relazione alla presunta “occasione di risparmio perduta”, riportata dai quotidiani in premessa, relativamente alla proposta di transazione avanzata dal collegio arbitrale nel mese di luglio, appare del tutto evidente che la questione non poteva e non può essere liquidata semplicisticamente mediante un mero conteggio economico-contabile tra la somma proposta in transazione e la cifra determinata peraltro solo oggi dal medesimo collegio arbitrale. Inoltre, si omette altresì di considerare che la proposta transattiva esaminata e approfondita in apposite riunioni collegiali ha evidenziato espressi pareri contrari formulati dai dirigenti dell’Ente, che in quanto tali non potevano comunque legittimare un avviso di adesione alla proposta transattiva da parte dell’Amministrazione comunale. catturaInfine, lo stesso avvocato di fiducia dell’Ente in una recentissima nota del 4 dicembre scorso, a commento del recente lodo arbitrale, ripercorrendo le principali numerose anomalie di fatto e di diritto relative alla controversia, ha avuto modo di sottolineare nuovamente i motivi di nullità radicale degli atti riconducibili, a suo parere, a violazioni di norme inderogabili che emergono anche dal testo della decisione e in tutti gli scritti difensivi a suo tempo presentati dal Comune. Inoltre, fermo restando ogni ragione di tutela, non si può sottacere che nonostante le risorse finanziarie sinora impiegate, oltre a quelle oggi evidenziate dal lodo, sarebbero necessarie ulteriori ingenti somme per il completamento della struttura mai realizzata definitivamente che ricadrebbero anche queste in capo all’Ente in maniera che appare eccessiva ed esorbitante. Ciò rappresenta un ulteriore non ultimo motivo di impugnazione per tutelare adeguatamente gli interessi dell’Ente”.

 

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