banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

SULMONA – Resta confermata la delibera con la quale il Consiglio dei ministri nel gennaio dello scorso anno ha deciso il superamento del dissenso emerso in sede di Conferenza di servizi, disponendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione della Centrale di compressione gas di Sulmona proposta dalla società Snam Rete Gas. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla Regione Abruzzo. In contestazione c’era anche l’ulteriore decreto ministeriale del successivo marzo 2018 con il quale il Mise ha autorizzato la realizzazione, non solo della Centrale, ma anche di un tratto di metanodotto della lunghezza complessiva di 1.880 metri. Con il primo motivo di ricorso, la Regione Abruzzo contestava il mancato assoggettamento a VAS del progetto relativo alla Centrale di compressone. Per il Tar però “nel caso in esame, non era necessario l’assoggettamento a VAS per la localizzazione dell’opera”, trattandosi “di valutazione che spettava all’Autorità competente che gode, al riguardo, di ampio potere discrezionale”; in più, l’impianto “è anche destinato ad essere sottoposto ad una futura Autorizzazione Integrata Ambientale, senza la quale non potrà essere messo in esercizio”. Con altro motivo di ricorso, la Regione Abruzzo deduceva che la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri “avrebbe svolto un’inadeguata comparazione e ponderazione degli interessi coinvolti, lasciando prevalere l’interesse ‘economico’ dell’operatore rispetto a quello ‘ambientale’ e sottovalutando gravemente, in particolare, il rischio derivante dall’inquadramento sismico del territorio di Sulmona”. I giudici amministrativi, però hanno ritenuto che nel complesso “non può dirsi che vi sia stato uno sbilanciamento, nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti, a tutto vantaggio dell’interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell’interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini”, anche perché “l’opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, il quale mira ad assicurare l’approvvigionamento energetico ai cittadini e alle imprese nell’ambito di vaste aree regionali e dell’intero Paese”. Quanto ai sollevati rischi ambientali e sismici, infine, “è bene ribadire che la valutazione compiuta in materia di VIA dall’Amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, essa è insindacabile, se non per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza”. Ora dovranno andare in discussione gli altri ricorsi presentati dal Comune e dai comitati. Certo è che la sentenza del Tar è una grande doccia fredda nel bel mezzo di un’estate bollente. In tutti i sensi. (a.d’.a.)



Lascia un commento