banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

La Corte Costituzionale ha censurato la legge 14/2021 con cui la regione Abruzzo aveva ridotto l’estensione del Parco regionale Sirente-Velino per diverse migliaia di ettari. La norma era stata fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste che avevano chiesto al Governo di portarla al giudizio della Corte. Secondo i giudici la norma contestata viola la Legge quadro statale sulle aree protette non avendo reso adeguatamente partecipi gli enti locali nella definizione del nuovo perimetro. “Non risulta – scrivono i giudici delle leggi – che siano state effettuate le prescritte ‘conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da destinare a protezione’, né che tale documento d’indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l”’analisi territoriale’, l’ ‘individuazione degli obiettivi da perseguire’ e la ‘valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio’, sulla cui base espressamente ‘si realizza’ la partecipazione, secondo quello che la legge quadro statale sulle aree protette qualifica espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali”. Se da un lato la Corte riconosce l’esistenza di delibere dei Consigli comunali e dei verbali delle riunioni della Comunità del parco, dall’altro rileva che non “risulta in alcun modo che siano state rispettate le specifiche condizioni procedimentali… a garanzia della prescritta “qualificata” partecipazione delle autonomie alla scelta di riperimetrazione dell’area. Si tratta di condizioni dirette, all’evidenza, a far sì che la partecipazione degli enti locali interessati all’istruttoria sia effettivamente idonea a incidere sulla scelta da assumere all’esito del procedimento di istituzione del parco (e di sua modifica). Ciò che a sua volta presuppone che la stessa istruttoria si fondi su una corretta rappresentazione fattuale delle aree su cui si interviene, operata tramite un’adeguata analisi territoriale, e che le finalità perseguite corrispondano a obiettivi preventivamente individuati e tengano conto degli effetti previsti”. I Giudici concludono quindi affermando che “Tutto questo è mancato nel procedimento di formazione della decisione regionale di riperimetrazione provvisoria del parco naturale regionale Sirente Velino”.

Lascia un commento