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SULMONA – “L’assenza di qualunque forma di esalazione, rumore e fastidi vari, è stata esclusa dalle dichiarazioni rese dai vicini che confermano la sussistenza di un ambiente salubre nei paraggi del ricovero”. Con queste parole l’allevatore di Gagliano Aterno, per il tramite del suo avvocato Alessandra Baldassarre, dice la sua sulla vicenda della stalla oggetto di ordinanza sindacale, impugnata davanti al Tar Abruzzo. I giudici amministrativi nei giorni scorsi hanno rigettato l’istanza di sospensiva perché da una “sommaria delibazione propria della fase cautelare il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento” e hanno fissato l’udienza di merito al riguardo. Ma andiamo con ordine. L’ordinanza sindacale del 5 novembre 2021 impone all’allevatore di “provvedere all’allontanamento degli animali presenti presso la proprietà ed all’eventuale bonifica dell’area interessata”. Tale provvedimento è stato adottato- spiegano il diretto interessato e il suo legale- senza che la Asl di Sulmona, nonostante i sopralluoghi abbia mai contestato alcunché all’interessato che risulta il proprietario attuale di un fabbricato adibito a stalla che risulta costruito nel 1915 ed è stato utilizzato sempre come stalla, oggi ricovero per 4 cavalli detenuti allo stato semi brado; solo in caso di avverse condizioni atmosferiche, si riparano all’interno della stalla, in quanto, normalmente, durante la stagione estiva preferiscono dormire all’aperto. Da quanto si legge nell’ordinanza sembrerebbe che il Servizio Igiene Allevamenti della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila avrebbe rilevato l’inesistenza di una concimaia nella stalla del ricorrente, nonostante conti più di 2 capi adulti. In effetti, tale obbligo sarebbe previsto dall’art. 233 TULS al fine di consentire il deposito e la conservazione del letame prodotto. Ma è evidente che sia stato omesso di considerare che dall’obbligo della concimaia sono esonerati i ricoveri per bestiame brado o semibrado Per il ricorrente “risulta sin troppo chiaro che le esalazioni sono riferibili ad altri allevamenti che, per gestione e condizioni di fatto, non hanno nulla a che vedere con il ricovero, nel quale, per aggiunta, si trovano solo 4 cavalli e non 8 come erroneamente riportato nella ordinanza sindacale”. Da qui l’impugnazione del provvedimento e il conseguente ricorso al Tar che si esprimerà nell’udienza salvo ritiro in autotutela dell’ordinanza da parte del Comune. (a.d’.a.)

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